Sez. L, Sentenza n. 2335 del 30/03/1983 (Rv. 427190 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - VALUTAZIONE EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - VALUTAZIONE EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - NECESSITÀ.*
Perché un licenziamento possa essere qualificato come collettivo ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966, non basta che esso concerna una pluralità di dipendenti, ma è altresì necessario che esso sia stato imposto da una trasformazione o da un ridimensionamento strutturale dell'impresa, deliberati dal datore di lavoro con scelta imprenditoriale di per sè insindacabile dal giudice e che comporti la concreta e stabile soppressione dei posti di lavoro corrispondenti all'attività svolta dai dipendenti licenziati ove, invece, una pluralità di prestatori d'opera siano stati licenziati per ragioni inerenti all'attività produttiva o all'organizzazione del lavoro che, tuttavia, non abbiano implicato la necessità di ridimensionare o di trasformare strutturalmente l'impresa, non sussiste l'ipotesi del licenziamento collettivo previsto dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966 e il recesso del datore di lavoro deve essere, in tal caso, valutato alla stregua dell'art. 3 della legge stessa, che disciplina il licenziamento individuale per giustificato motivo. (Conf 2999/77, mass n 386556).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)