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Sez. L, Sentenza n. 4903 del 22/09/1979 (Rv. 401544 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401544-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Le Disposizioni dettate dall'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300, in tema di procedimento per l'adozione delle sanzioni disciplinari, non sono applicabili ai licenziamenti per motivi disciplinari, i quali restano assoggettati alla normativa di cui alla legge 15 luglio 1966 n 604, salvo che non siano state previste dalla contrattazione collettiva o dalla regolamentazione aziendale procedure conformi od analoghe a quelle dell'art 7 della citata legge n 300 del 1970, con riferimento anche ai licenziamenti disciplinari. (Conf 5498/77, mass n 389148; (Conf 3799/77, mass n 387469).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)