Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 12/12/2002 Cc. (dep. 24/01/2003) Rv. 223402 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono - Provvedimento del questore - Convalida del giudice - Termine di diciotto ore assegnato all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa - Inadeguatezza - Conseguenze - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Nella procedura per la convalida del provvedimento del questore che interdice l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 è inadeguato un termine di diciotto ore concesso all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti al giudice ed è conseguentemente nulla l'ordinanza di convalida emessa da quest'ultimo. (Nella specie il provvedimento del questore fu notificato all'interessato alle ore 20.05 e la convalida del g.i.p. fu adottata alle ore 14 del giorno seguente).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)