Sez. 1, Sentenza n. 39340 del 23/10/2002 Cc. (dep. 21/11/2002) Rv. 222534 - 01
SPORT | Divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche - Provvedimento del questore - Procedimento di convalida - Termine a difesa inferiore alle ventiquattro ore assegnato all'interessato - Insufficienza - Conseguente invalidità della convalida - Sussistenza.
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Nella procedura per la convalida del provvedimento del questore che interdice l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, è inadeguato un termine inferiore alle ventiquattro ore concesso all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa, mediante presentazione di memorie o altri atti al giudice, ed è conseguentemente nulla l'ordinanza di convalida emessa da quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)