diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 31848 del 05/07/2002 Cc. (dep. 24/09/2002) Rv. 222181 - 01

SPORT | Provvedimento del questore di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche - Convalida - Termine di tre giorni assegnato per la difesa all'interessato - Congruità.
Stato
decisa il 2002-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222181-01

SPORT

Al fine di consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti, nella procedura di convalida del provvedimento del questore che gli faccia divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, è congruo il termine di tre giorni che intercorra tra la notifica di esso e la sua convalida da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)