Sez. 3, Sentenza n. 21213 del 26/02/2008 Ud. (dep. 28/05/2008) Rv. 239983 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Soglia di punibilità del reato ex art.5 D.Lgs. n. 74 del 2000 - Imposta evasa - Nozione - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, punito solo ove abbia determinato una evasione di imposta pari a euro 77.468, 53, per "imposta evasa" deve intendersi l'intera imposta dovuta, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario. (Fattispecie, relativa ad omessa presentazione di dichiarazione di ricavi ottenuti dalla vendita di un immobile in precedenza acquistato, di imposta erroneamente determinata assumendo come base imponibile il solo prezzo di vendita dell'immobile e non anche il prezzo di acquisto del medesimo).
Riferimenti normativi: Legge 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)