Sez. 4, Sentenza n. 45847 del 08/07/2004 Cc. (dep. 26/11/2004) Rv. 230415 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - ordinanza del giudice - requisiti - motivazione | Possibilità di integrazione della motivazione da parte del giudice del riesame - Sussistenza - Condizioni - Limiti.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - ordinanza del giudice - requisiti - motivazione
In tema di misure cautelari personali, il coordinamento fra il disposto dell'art. 292, comma secondo, lett. c) e c bis) e quello dell'art. 309 cod. proc. pen. consente di affermare che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda "de libertate", onde allo stesso non é demandata tanto la valutazione della legittimità dell'atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante e, quindi, primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impositiva deve essere relegata a ultima "ratio" delle determinazioni adottabili. Tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, qualora, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l'intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)