Sez. L, Sentenza n. 4201 del 18/07/1984 (Rv. 436156 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ANZIANITÀ CONVENZIONALE - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA O DI PREVIDENZA O DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ COMUNQUE DENOMINATA - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A UN DIPENDENTE OSPEDALIERO E COMPUTATA IN RAGIONE DI UN QUINDICESIMO ANZICHÉ DI UN DODICESIMO.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ANZIANITÀ CONVENZIONALE - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA O DI PREVIDENZA O DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ COMUNQUE DENOMINATA - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A UN DIPENDENTE OSPEDALIERO E COMPUTATA IN RAGIONE DI UN QUINDICESIMO ANZICHÉ DI UN DODICESIMO.*
In tema di benefici combattentistici, l'art. 4 ultimo comma della legge n. 824 del 1971 - il quale dispone che, per i dipendenti degli enti indicati dall'art. 4 della legge n. 336 del 1970, i benefici derivanti dall'anzianità convenzionale operano, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza o della indennità di anzianità comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali) - ha la funzione di dettare un criterio di computo uniforme per i vari rapporti di pubblico impiego, fissando per tutti la relativa aliquota ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (o paga o retribuzione), indipendentemente dai diversi criteri eventualmente desumibili dagli specifici ordinamenti particolari; e determinando, inoltre, la stessa base di calcolo nell'entità dello stipendio stesso, inteso come ammontare delle somme corrisposte mensilmente a titolo di retribuzione e come comprensivo sia della paga base, sia di emolumenti integrativi derivanti dalla peculiarità della prestazione. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto che l'indennità afferente alla suddetta anzianità convenzionale dovesse essere liquidata dall'i.N.A.D.e.L., in favore di un dipendente ospedaliero, assumendo quale aliquota di computo quella di un dodicesimo e non di un quindicesimo e comprendendo nella base di computo la così detta indennità di tempo pieno, in ragione del suo carattere retributivo). (V 4336/82, mass n 422312; (V 3956/82, mass n 421911; (V 3411/82, mass n 421386; (Conf 151/83, mass n 424968; (contra 2564/84, mass n 434576; (contra 2536/84, mass n 434556).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)