Sez. 4, Sentenza n. 20014 del 02/04/2008 Ud. (dep. 19/05/2008) Rv. 240021 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Risarcimento effettuato dall'assicuratore per la responsabilità civile dell'imputato - Remissione di querela, rifiutata dall'imputato- - Valutabilità di detto risarcimento come condotta riparatoria - Esclusione.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Ai fini dell'applicabilità della causa speciale di estinzione del reato prevista per i reati di competenza del giudice di pace dall'art. 35 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, non può valere a soddisfare la condizione costituita dalla riparazione del danno il risarcimento effettuato dalla compagnia presso la quale l'imputato è assicurato per la responsabilità civile quando, trattandosi di reato perseguibile a querela, lo stesso imputato abbia rifiutato la remissione di querela conseguita al suddetto risarcimento, dichiarando di voler affrontare il merito del giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)