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Sez. 5, Sentenza n. 45094 del 22/09/2003 Ud. (dep. 24/11/2003) Rv. 227251 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Individuazione del regime processuale da applicare per l'impugnazione - È quello della emanazione della sentenza.
Stato
decisa il 2003-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227251-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI

In tema di impugnazione, per individuare il regime processuale applicabile, occorre fare riferimento al momento in cui il provvedimento è stato adottato e non al tempo della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente era stata dichiarata l'inammissibilità di un appello proposto nei confronti di una sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria per un delitto quando era ancora in vigore la vecchia formulazione dell'art. 593 cod. proc. pen., che prevedeva l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative alle sole contravvenzioni per le quali era stata irrogata la sola pena dell'ammenda, sull'erroneo presupposto che la disciplina da applicare fosse quella sopravvenuta al deposito della motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 13, Legge 19/04/2002 num. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)