Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 Cc. (dep. 22/11/2017) Rv. 271780 - 01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Legge n. 103 del 2017 - Modifica della modalità di esercizio dell'impugnazione - Divieto di ricorso personale - Operatività della disciplina dalla data di entrata in vigore della novella normativa.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)