Sez. 1, Sentenza n. 49918 del 21/10/2015 Cc. (dep. 17/12/2015) Rv. 265548 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Motivazione dell'ordinanza applicativa - Modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - Doveri di verifica del tribunale del riesame - Ordinanze genetiche emesse anteriormente all'entrata in vigore della novella - Applicabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di misure cautelari personali, non si applica alle ordinanze genetiche emesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015 l'obbligo per il tribunale del riesame di verificare che il provvedimento applicativo abbia rispettato il dovere - ulteriormente imposto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., per come modificato dalla legge citata - di dare conto, in motivazione, dell'autonoma valutazione giudiziale degli indizi, delle esigenze cautelari e degli elementi eventualmente addotti dalla difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)