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Sez. 3, Sentenza n. 30541 del 28/05/2001 Ud. (dep. 06/08/2001) Rv. 220582 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria - Emesse in epoca antecedente al 30 dicembre 1999 - Applicabilità del disposto di cui al nuovo testo dell'art. 593, comma 3, c.p.p. - Esclusione - Conseguente appellabilità.
Stato
decisa il 2001-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220582-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI

La disposizione di cui all'art. 593 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 18 della legge 21 novembre 1999 n. 468, che prevede l'inappellabilità' delle sentenze di condanna a pena pecuniaria, non si applica alle sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge predetta (30 dicembre 1999) ancorché l'impugnazione sia proposta successivamente. (In applicazione di tale principio la Corte ha qualificato come appello il gravame proposto avverso una sentenza emessa prima del 30 dicembre 1999 e depositata successivamente a tale data, annullando l'ordinanza della Corte di Appello che la aveva qualificata quale ricorso, e ordinato la restituzione degli atti per il giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)