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Sez. 6 - , Sentenza n. 26437 del 08/06/2021 Ud. (dep. 12/07/2021) Rv. 281583 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Millantato credito ex art. 346-bis cod. pen. - Truffa - Riqualificazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281583-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO

Integra il reato di truffa e non quello di millantato credito - oggi confluito nella fattispecie di traffico di influenze - la condotta di chi, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, che indichi in termini talmente generici da non essere certo il riferimento ad un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né potendosi risalire alle mansioni dallo stesso esercitate. (Fattispecie in cui, avendo l'imputato affermato di intercedere presso una "persona influente" in Vaticano, non meglio precisata, non era stato possibile accertare se questa rivestisse, alla stregua della legislazione di quello Stato, una funzione corrispondente a quella di un pubblico agente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 346 bis, Legge 09/01/2019 num. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)