Sez. 6 - , Sentenza n. 1869 del 07/10/2020 Ud. (dep. 18/01/2021) Rv. 280348 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Abrogazione del reato di millantato credito previsto dall’art. 346, comma secondo, cod. pen. – Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. – Continuità normativa – Sussistenza – Ragioni – Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata riproposizione della dizione contenuta all'art. 346, comma secondo, cod. pen., lì dove si richiedeva che l'agente avesse ottenuto il vantaggio con il "pretesto" di dover remunerare il pubblico funzionario, atteso che, a seguito della novella, il delitto di cui all'art. 346-bis cod. pen. prescinde dalla reale esistenza delle relazioni vantate).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346 com. 2, Cod. Pen. art. 346 bis, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. S CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)