Sez. 6 - , Sentenza n. 28657 del 02/02/2021 Ud. (dep. 22/07/2021) Rv. 281980 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Abrogazione del reato di millantato credito previsto nell’art. 346, comma secondo, cod. pen. - Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. - Continuità normativa - Insussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la punibilità del privato si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore ed il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenziale suscettibile di instaurarsi, posto che solo in tal caso il bene giuridico tutelato dalla norma viene leso, mentre, nel caso in cui il privato sia tratto in errore, si realizza esclusivamente un pregiudizio alla sua sfera patrimoniale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346 com. 2, Cod. Pen. art. 346 bis, Cod. Pen. art. 640 com. 1, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. S CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)