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Sez. L, Sentenza n. 3921 del 08/06/1983 (Rv. 428845 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO DI MERE PRESTAZIONI DI LAVORO - PSEUDO APPALTO VIETATO - CONFIGURABILITÀ - IMPIEGO DI CAPITALI, MACCHINE E ATTREZZATURE DELL'APPALTANTE DA PARTE DEL SOGGETTO INTERPOSTO, CON O SENZA PAGAMENTO DI UN COMPENSO PER IL LORO USO - PSEUDO APPALTO ILLECITO - SUSSISTENZA - APPALTO DI OPERE E SERVIZI NELL'INTERNO DELL'AZIENDA CON CON ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROPRIA DELL'APPALTATORE - EFFETTI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI QUEST'ULTIMO E DELLO APPALTANTE PER LA PARITÀ DI RETRIBUZIONE TRA I RISPETTIVI DIPENDENTI.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428845-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO DI MERE PRESTAZIONI DI LAVORO - PSEUDO APPALTO VIETATO - CONFIGURABILITÀ - IMPIEGO DI CAPITALI, MACCHINE E ATTREZZATURE DELL'APPALTANTE DA PARTE DEL SOGGETTO INTERPOSTO, CON O SENZA PAGAMENTO DI UN COMPENSO PER IL LORO USO - PSEUDO APPALTO ILLECITO - SUSSISTENZA - APPALTO DI OPERE E SERVIZI NELL'INTERNO DELL'AZIENDA CON CON ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROPRIA DELL'APPALTATORE - EFFETTI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI QUEST'ULTIMO E DELLO APPALTANTE PER LA PARITÀ DI RETRIBUZIONE TRA I RISPETTIVI DIPENDENTI.*

L'art. 1 comma terzo della legge n. 1369 del 1960, che vieta l'appalto di mere prestazioni di lavoro, ha stabilito che ogni qualvolta il soggetto interposto impieghi capitali, macchine e attrezzature dell'appaltante, anche quando per il loro uso venga corrisposto un compenso, si ha pseudo appalto illecito, attribuendo alla provenienza dei tre elementi concorrenti efficacia di presunzione assoluta circa la Mancanza di autonoma organizzazione ad impresa del soggetto interposto e così determinando un'ipotesi integrativa e rafforzativa della distinta previsione di cui al primo comma, concernente il caso generico dello pseudo appalto vietato in quanto relativo a mere prestazioni di lavoro, e con la conseguenza che ben possono verificarsi ipotesi di appalto vietato, nonostante difettino gli elementi che consentono di far luogo alla suddetta presunzione, senza che tale difetto abiliti l'interprete a ricondurre automaticamente le stesse ipotesi nell'ambito di operatività dell'art. 3 della citata legge, il quale riguarda, invece l'appalto di opere e servizi nell'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, prevedendo la responsabilità solidale di questi e dell'appaltante per la corresponsione ai dipendenti del primo dello stesso trattamento spettante ai dipendenti del secondo. (V 258/79, mass n 398916).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)