Sez. L, Sentenza n. 3067 del 11/04/1990 (Rv. 466609 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA TIPICA DELLA COMPENSAZIONE - APPLICABILITÀ AI DEBITI E CREDITI DERIVANTI DA UN UNICO RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA TIPICA DELLA COMPENSAZIONE - APPLICABILITÀ AI DEBITI E CREDITI DERIVANTI DA UN UNICO RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Le norme che regolano la compensazione riguardano l'ipotesi di compensazione in senso giuridico, la quale postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, ma non sono applicabili allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso (nella specie, rapporto di lavoro subordinato), risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare ed avere. (V 7393/83, mass n 431978; (V 2943/80, mass n 406684; (Conf 1245/87, mass n 450765; (Conf 2637/77, mass n 386319; (Conf 2399/75, mass n 376267).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)