diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1661 del 26/02/1985 (Rv. 439635 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - ART. 8 LEGGE 11 AGOSTO 1973 N. 533 - IRRILEVANZA DELLE PRECLUSIONI E DECADENZE VERIFICATESI NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - ESTENSIONE ALLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439635-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - ART. 8 LEGGE 11 AGOSTO 1973 N. 533 - IRRILEVANZA DELLE PRECLUSIONI E DECADENZE VERIFICATESI NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - ESTENSIONE ALLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*

L'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533 - che sancisce la irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatisi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - si riferisce (in parallelismo con quanto dispone l'art. 148 disp. Att. Cod. proc. civ. in relazione all'art. 443 dello stesso codice) esclusivamente ai procedimenti contenziosi prescritti dalle leggi speciali per la composizione in Sede amministrativa della controversia (i quali hanno inizio con il ricorso dell'interessato contro i provvedimenti negativi o contro il silenzio-rifiuto dell'ente assicuratore) e non è, pertanto, invocabile per sanare gli effetti della prescrizione estintiva (nella specie, ex art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1224), che è istituito di diritto sostantivo (e non già processuale) comportante la perdita di un diritto per effetto dell'inerzia del titolare che non l'esercita nel termine prescritto dalla legge. (V 5732/81, mass n 416427; (V 655/81, mass n 411139; (V 3225/80, mass n 407018).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)