Sez. 5, Sentenza n. 26809 del 17/04/2014 Cc. (dep. 20/06/2014) Rv. 260571 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Opposizione della persona offesa - Giudizio di ammissibilità - Criteri di valutazione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza o la specificità delle ulteriori investigazioni indicate ma anche la loro rilevanza, intesa come concreta incidenza sui risultati delle indagini preliminari. Pertanto, può e deve essere valutata nel giudizio di ammissibilità dell'opposizione l'incidenza del tema di prova sul complessivo quadro probatorio mentre esula dall'ambito operativo del giudizio di ammissibilità "de plano" la valutazione dell'idoneità degli elementi dedotti alla dimostrazione del predetto tema di prova, non consentita in tale sede.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)