Sez. 5, Sentenza n. 47634 del 26/05/2014 Cc. (dep. 18/11/2014) Rv. 261675 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Giudizio di ammissibilità - Criteri di valutazione - Conseguenza - Declaratoria di inammissibilità dell'opposizione motivata sotto il duplice profilo di cui all'art. 410 cod. proc. pen. - Sindacato del giudice di legittimità in ordine alla valutazione del G.i.p. di infondatezza della notizia di reato - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari, con la conseguenza che qualora il G.i.p. abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi i profili richiesti dall'art. 410 cod. proc. pen., il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito già effettuata dal G.i.p. sulla infondatezza della notizia di reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)