Sez. 1, Sentenza n. 4702 del 12/12/2013 Ud. (dep. 31/01/2014) Rv. 259018 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Reato di cui all'art. 2 legge n. 1423 del 1956 - Autonomia delle condotte previste - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 2 legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, è sufficiente, alternativamente, la violazione del divieto di allontanamento da un certo territorio oppure quella del divieto di farvi ritorno per un certo periodo; ne consegue che il provvedimento amministrativo presupposto del reato può legittimamente contenere l'imposizione di uno solo dei due diversi tipi di ordine.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)