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Sez. 3, Sentenza n. 45832 del 03/12/2001 Cc. (dep. 24/12/2001) Rv. 221104 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca d'ufficio del provvedimento ammissivo - Legittimità - Istanza della Direzione generale delle Entrate - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221104-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere revocato dal giudice che procede, quand'anche sopravvenga la prova dell'originaria carenza delle condizioni di reddito legittimanti, in assenza della richiesta dell'Intendente di finanza (ora Direttore generale delle entrate), come prevista dal secondo comma dell'art. 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, data la natura giurisdizionale del procedimento incidentale di revoca, e la conseguente necessità dell'impulso di parte per la relativa attivazione (v. Corte cost., ord. n. 144 del 1990).

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)