Sez. 4, Sentenza n. 1338 del 14/04/1995 Cc. (dep. 13/05/1995) Rv. 201655 - 01
Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti | Revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio erroneamente concesso per un reato contravvenzionale - Legittimità - Espressione del potere di autotutela dell'amministrazione - Mancata indicazione tra i casi di revoca indicati dall'art. 10 della legge 217/90 - Irrilevanza.
Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti
Il Pretore può legittimamente revocare l'ordinanza con la quale un soggetto è stato erroneamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato in riferimento ad un procedimento nel quale è chiamato a rispondere di un reato contravvenzionale, categoria di reati per la quale non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato. Tale revoca rientra nel generale potere di autotutela dell'amministrazione in rapporto al contenuto sostanzialmente amministrativo dell'atto di ammissione ed è irrilevante il fatto che non sia indicato tra i casi specifici di revoca dall'art. 10 della legge 217/90.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 89, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 89, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 1 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)