Sez. 2, Sentenza n. 8125 del 14/06/2000 (Rv. 537600 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Poteri del giudice di rinvio - Obbligo del rispetto del principio di diritto - Sussistenza - Cassazione per vizio di motivazione - Diversa valutazione dei fatti - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
Nell'ipotesi di cassazione della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio è vincolato ad uniformarsi al principio di diritto esplicitamente o implicitamente enunciato in sede di legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione, mentre, nel caso di annullamento per vizi di motivazione, egli può bensì procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti, e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive impartite dalla S.C. rispetto ai punti ritenuti decisivi e non congruamente motivati, ma non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, e, con esso, l'ormai accertato (con carattere di definitività) presupposto logico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)