Sez. 6, Sentenza n. 28431 del 12/06/2013 Cc. (dep. 01/07/2013) Rv. 255614 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2012 - Scissione dell'originaria fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen. - Nuove fattispecie di cui all'art. 317 e 319 quater cod. pen. - Elementi di differenziazione - Mezzo utilizzato per raggiungere il risultato - Rilevanza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
Le condotte di costrizione e di induzione - che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2012 - non sono strutturalmente diverse da quelle che integravano la previgente unica fattispecie di concussione e si differenziano in relazione al mezzo usato dal pubblico agente per conseguire la dazione o la promessa di utilità; in particolare, la costrizione consiste in una minaccia o intimidazione, concretantesi in genere nella prospettazione di un male ingiusto, che va ad incidere in misura grave sulla volontà del soggetto passivo, l'induzione, invece, in forme più blande di pressione, caratterizzate da profili di persuasione, suggestione e fraudolenza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nei confronti di un impiegato dell'agenzia delle entrate che, prospettando al titolare di un'attività commerciale la sottoposizione a controlli fiscali prolungati nel tempo, si era fatto consegnare una somma di denaro).
Riferimenti normativi: Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)