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Sez. 6, Sentenza n. 17285 del 11/01/2013 Ud. (dep. 15/04/2013) Rv. 254621 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen. - Elemento oggettivo - Attività di induzione - Significato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254621-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE

La condotta di induzione, richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di induzione indebita con riferimento ad una richiesta di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente ad istruire una pratica per l'ottenimento di contributi comunitari, di pagare una percentuale del contributo per un celere e positivo accoglimento dell'istanza).

Riferimenti normativi: Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)