Sez. L, Sentenza n. 308 del 15/01/1998 (Rv. 511582 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento - Conclusioni del P.M. - Notificazione alle parti - Esclusione - Produzione di memorie difensive - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Nel procedimento di regolamento di competenza - il quale, in quanto retto da autonoma e specifica disciplina (artt. 47 e 49 cod. proc. civ.) non è soggetto alle regole procedurali ed ai termini previsti dall'art 375 cod. proc. civ. - le conclusioni del pubblico ministero non debbono essere notificate alle parti, e di conseguenza, non è ammessa la produzione di memorie difensive.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)