Sez. L, Sentenza n. 9769 del 01/10/1998 (Rv. 519326 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Pubblico Ministero - Conclusioni - Notificazione alle parti - Esclusione - Conseguenze - Presentazione di memorie difensive ad opera delle parti - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
Nel procedimento per regolamento di competenza che, in quanto retto da autonoma e specifica disciplina, non è soggetto alle regole ed ai termini procedurali di cui all'art. 375 cod. proc. civ., le conclusioni del pubblico ministero non debbono essere notificate alle parti e, di conseguenza, non è ammessa la produzione di memorie difensive.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)