Sez. 4, Sentenza n. 14523 del 02/03/2011 Ud. (dep. 11/04/2011) Rv. 249937 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Risarcimento effettuato da un terzo - Configurabilità dell'attenuante - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. il risarcimento, ancorché eseguito dal comune datore di lavoro dell'imputato e della persona offesa, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo addebitato al responsabile di un reparto della ditta presso la quale lavorava la p.o.). (Vedi Corte cost., sentenza n. 138 del 1998).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)