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Sez. 4, Sentenza n. 13870 del 06/02/2009 Ud. (dep. 30/03/2009) Rv. 243202 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Risarcimento effettuato dalla compagnia di assicurazione - Configurabilità dell'attenuante - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243202-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo da incidente stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)