Sez. 2, Sentenza n. 659 del 18/01/2010 (Rv. 611254 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative in materia di rifiuti - Tenuta dei registri di carico e scarico - Obbligo ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Riutilizzazione dei rifiuti con operazioni di recupero - Permanenza dell'obbligo - Fondamento - Diversa nozione di rifiuto introdotta dall'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 - Rilevanza - Esclusione - Principio di irretroattività delle norme in materia di sanzioni amministrative - Applicazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative concernenti la disciplina dei rifiuti, l'obbligo di registrazione nei registri di carico e scarico previsto dall'art. 12 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non viene meno in virtù della mera eventualità di riutilizzazione economica, mediante operazioni di recupero, di sostanze delle quali il detentore abbia il dovere di disfarsi, poiché tali sostanze non perdono per tale motivo la qualifica di rifiuto; né assume rilievo, al riguardo, la nuova e meno rigorosa nozione di rifiuto recepita dall'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, poiché in materia di sanzioni amministrative vige il principio, previsto dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di non retroattività delle norme regolanti, sebbene in termini più favorevoli, gli illeciti amministrativi.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)