Sez. 2, Sentenza n. 15480 del 21/02/2017 Cc. (dep. 28/03/2017) Rv. 269969 - 01
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE | Rigetto della richiesta - Condanna alle spese dei richiedenti - Esclusione - Ragioni.
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE
Nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo non va pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, in quanto, non solo non è prevista dall'art. 48, comma sesto, cod. proc. pen., ma, inoltre, tale mezzo a disposizione dell'imputato non è equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)