Sez. 1, Sentenza n. 37037 del 20/09/2010 Ud. (dep. 18/10/2010) Rv. 248954 - 01
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO | Incompetenza materiale - Trasmissione degli atti dal giudice del dibattimento al pubblico ministero - Necessità di celebrazione dell'udienza preliminare.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO
La dichiarazione di incompetenza per materia della Corte di assise in riguardo a imputazioni per reati di competenza del tribunale compreso nel medesimo distretto giudiziario, e rientranti nella previsione di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., impone la regressione del procedimento con trasmissione degli atti al pubblico ministero per la riproposizione della richiesta di rinvio a giudizio e lo svolgimento di una nuova udienza preliminare, a nulla rilevando che tali adempimenti siano stati già compiuti dallo stesso pubblico ministero e dallo stesso giudice "distrettuale".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)