Sez. 5, Sentenza n. 47097 del 15/07/2014 Ud. (dep. 13/11/2014) Rv. 261282 - 01
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO | Incompetenza per materia - Trasmissione degli atti dal Tribunale dichiaratosi incompetente alla Corte di assise - Illegittimità - Trasmissione degli atti al Pubblico Ministero - Necessità.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO
La dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale per i reati previsti dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. di competenza della Corte di assise del medesimo ambito territoriale, impone la regressione del procedimento con trasmissione degli atti al pubblico ministero, essendo, invece, illegittima la diretta trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)