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Sez. 3, Sentenza n. 12610 del 12/12/1997 (Rv. 510894 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Clausola di "guida" o di "delega" - Finalità - Svolgimento unitario del rapporto - Natura parziaria dell' obbligazione assicurativa (art. 1911 cod. civ.) - Persistenza - Comunicazioni alla delegataria - Ambito - Notifica di atti giudiziari - Esclusione - Rappresentanza processuale delle deleganti - Volontà espressa - Necessità.
Stato
decisa il 1997-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510894-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI

Il contratto di coassicurazione, con cosiddetta clausola di " guida" o di delega, non snatura la parziarietà dell' obbligazione di ciascuna assicurazione (art. 1911 cod. civ.), ma conferisce soltanto alla delegata il potere di gestire stragiudizialmente la polizza per tutte le coassicuratrici, ricevendo le dichiarazioni inerenti al contratto(disdetta, recesso), alle sue modalità esecutive (riscossione dei premi) e agli eventi patologici di esso, per consentire lo svolgimento unitario del rapporto assicurativo, ma non le conferisce, salva espressa volontà in tal senso, il potere di rappresentanza processuale (art. 77, cod. proc. civ.) delle deleganti, né tale potere può ravvisarsi nella clausola che la rende destinataria delle comunicazioni inerenti al contratto, perché in esse non è comprensibile la notifica di atti giudiziari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)