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Sez. 5, Ordinanza n. 486 del 16/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 204489 - 01

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale | Processi con imputati detenuti - Rinuncia alla sospensione - Forma espressa - Necessità - Esclusione - Desumibilità da comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della sospensione - Sufficienza - Fattispecie: giudizio direttissimo davanti al pretore - Rinuncia desunta dalla mancata richiesta di termine e difesa e dalla richiesta di patteggiamento.
Stato
decisa il 1996-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204489-01

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale

La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen., non è necessariamente "espressa". Essa può desumersi da qualsiasi comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione stessa. (Fattispecie relativa a giudizio direttissimo davanti al pretore, nella quale la rinuncia è stata desunta dalla mancata richiesta di termine a difesa ex art. 566, settimo comma cod. proc. pen. e dalla successiva richiesta di patteggiamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 566 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 566 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 566 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 566 com. 8 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)