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Sez. 4, Sentenza n. 40951 del 13/11/2002 Ud. (dep. 05/12/2002) Rv. 223598 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell'imputato in custodia cautelare - Necessità che sia espressa - Esclusione - Manifestazione implicita - Richiesta di patteggiamento - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223598-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse dell'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, con la conseguenza che spetta all'imputato e al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire lo svolgimento del processo anche durante il periodo feriale. Tuttavia non è necessario che la rinuncia sia espressa in quanto può essere desunta da condotte o iniziative implicitamente significative della volontà di rinunciare alla sospensione dei detti termini. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la richiesta di patteggiamento avanzata da un imputato, all'esito della convalida dell'arresto e nel conseguente giudizio direttissimo, fosse significativa della sua volontà di rinunciare alla sospensione dei termini).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)