Sez. 1, Sentenza n. 1753 del 08/03/2000 Cc. (dep. 09/06/2000) Rv. 216424 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rinuncia alla sospensione dell'imputato in stato di custodia cautelare - Manifestazione espressa della volontà - Necessità - Esclusione - Proposizione della richiesta di riesame - Sufficienza.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non deve essere necessariamente "espressa", essendo sufficiente che l'interessato o il suo difensore abbiano assunto condotte o iniziative implicitamente significative della volontà di rinuncia. Pertanto, la volontà di detta rinuncia può essere desunta dalla richiesta di riesame di un provvedimento restrittivo della libertà personale, che, implicando per sua natura una immediata verificazione della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge idonei per l'emissione del provvedimento coercitivo, esprime chiaramente l'intenzione di vedere esaminata tale richiesta con la massima sollecitudine, evidenziando, quindi, la volontà di rinunciare alla sospensione dei termini processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)