Sez. 3, Sentenza n. 4903 del 12/01/2010 Cc. (dep. 04/02/2010) Rv. 246024 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva - Termine di dieci giorni per la decisione - "Dies a quo" ricadente in periodo feriale - Decorrenza - Individuazione.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
Il termine di dieci giorni per la decisione, a pena di inefficacia della misura coercitiva, sulla richiesta di riesame, decorre, nel caso in cui il "dies a quo" ricada in periodo di sospensione feriale, dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo. (In motivazione la Corte ha precisato che la parte che non intende avvalersi della sospensione dei termini feriali, deve dichiararlo espressamente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)