Sez. 1, Sentenza n. 5841 del 10/03/2010 (Rv. 612209 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE | Morte della parte vittoriosa - Evento occorso dopo la pubblicazione ma prima della notificazione della sentenza - Notificazione effettuata dal procuratore del defunto - Impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta - Validità - Condizioni - Ignoranza incolpevole del decesso - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
In caso di morte della parte vittoriosa, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ma prima della notificazione della stessa, effettuata dal procuratore del defunto, sottacendo la circostanza della morte, deve ritenersi valida l'impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta presso il predetto procuratore, qualora sia accertata l'incolpevole ignoranza dell'evento da parte dell'appellante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)