Sez. 6, Sentenza n. 12665 del 19/03/2008 Cc. (dep. 21/03/2008) Rv. 239155 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Condizioni - Previsione nella legislazione dello Stato di emissione di limiti massimi della carcerazione preventiva - Legislazione della Lituania - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) della L. n. 69 del 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Lituania, poichè il relativo codice di procedura penale prevede specifici termini di durata massima della custodia cautelare fino all'emissione della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. E CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)