Sez. 6, Sentenza n. 49 del 30/12/2014 Cc. (dep. 05/01/2015) Rv. 261847 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Condizioni - Previsione di limiti massimi di carcerazione preventiva nella legislazione dello Stato di emissione - Legislazione dell'Ungheria - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 18 lett. e) L. 22 aprile 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", quando l'ordinamento e la prassi processuale di quest'ultimo assicurano in concreto che l'imputato sarà al più presto portato a giudizio o altrimenti scarcerato. (Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria dell'Ungheria, il cui ordinamento prevede termini di durata massima della custodia cautelare nella sola fase delle indagini preliminari, nei confronti di persona raggiunta da atto di citazione per il giudizio nelle more della procedura di consegna davanti ai giudici italiani).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. E CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)