Sez. 6 - , Sentenza n. 2739 del 22/01/2020 Cc. (dep. 23/01/2020) Rv. 278129 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Previsione di limiti massimi di carcerazione preventiva nella legislazione dello Stato di emissione - Mancanza - Condizioni alternative - Rifiuto di consegna - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, la mancata previsione, nello Stato di emissione, di limiti massimi della carcerazione preventiva non legittima il rifiuto della consegna di cui all'art. 18 lett. e), della legge 22 aprile 2005 quando l'autorità giudiziaria italiana verifichi che l'ordinamento dello Stato richiedente prevede un termine di durata della custodia fino alla sentenza di condanna di primo grado o, in mancanza, meccanismi processuali che assicurino, con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o alla sua estinzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la sentenza di consegna relativa a mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria dell'Ungheria, il cui ordinamento prevede termini di durata massima della custodia cautelare sia nella fase delle indagini preliminari che nel corso del giudizio di primo grado, nonché la possibilità di revoca della misura ad istanza di parte o di riduzione della sua durata ad iniziativa sia del giudice che del pubblico ministero).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. E CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)