Sez. 6, Sentenza n. 26194 del 02/07/2010 Cc. (dep. 08/07/2010) Rv. 247827 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Condizioni - Previsione di limiti massimi di carcerazione preventiva nella legislazione dello Stato di emissione - Legislazione della Scozia - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
Non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 18 lett. e) L. n. 69 del 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Scozia, poichè il relativo codice di procedura penale prevede termini di durata massima della custodia cautelare per la fase predibattimentale e un termine implicito di custodia per la fase del giudizio, fino alla sentenza di condanna di primo grado.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. E CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)