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Sez. L, Sentenza n. 5300 del 08/08/1983 (Rv. 430207 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ART. 207 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NATURA DI NORMA SPECIALE - DEFINIZIONI DIVERSE DELL'IMPRESA AGRICOLA APPLICABILE AI FINI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430207-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ART. 207 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NATURA DI NORMA SPECIALE - DEFINIZIONI DIVERSE DELL'IMPRESA AGRICOLA APPLICABILE AI FINI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

L'art. 207 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), - che, ai fini della Determinazione dei lavori agricoli, richiamando anche l'art. 2135 cod. civ., esige in ogni caso un diretto collegamento di tali lavori con il fondo dell'azienda agricola o con l'interesse specifico di essa - è norma speciale (destinata a stabilire il tipo della contribuzione dovuta, per la suddetta Assicurazione, dai datori di lavoro) sulla quale non possono influire definizioni diverse dall'impresa agricola applicabili a fini diversi (come, ad esempio, ai fini dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970) o definizioni dettate da fonti normative - comunitarie o regionali - non direttamente afferenti alla materia delle assicurazioni sociali. (V 1617/82, mass n 419442; (V 6508/81, mass n 417357; (V 4893/80, mass n 408722; (V 4766/80, mass n 408573; (V 5246/79, mass n 401844).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)