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Sez. 1, Sentenza n. 7052 del 15/12/1997 Cc. (dep. 23/01/1998) Rv. 209379 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Sopravvenuta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale degli artt.294 e 302 c.p.p.(sent. n. 77/1997 Corte cost.) - Retroattività nel caso di già avvenuta instaurazione della fase dibattimentale - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209379-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

Pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n.77 del 1997, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt.294 e 302 c.p.p.(il primo nella parte in cui non prevedeva l'estensione dell'obbligo dell'interrogatorio di garanzia fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento; il secondo nella parte che ne limitava l'operatività alla sola custodia cautelare "disposta nel corso delle indagini preliminari"), la sfera di efficacia dei suddetti articoli non si estende alla fase dibattimentale. Conseguentemente, sulla base del principio secondo cui, in materia processuale, la retroattività delle pronunce di incostituzionalità trova un limite di fronte alle situazioni giuridiche ormai consolidate (c.d."rapporti esauriti"), è da escludere la caducazione della misura cautelare alla cui esecuzione non abbia fatto seguito, in conformità alla normativa allora vigente, l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, quando risulti che al momento della pubblicazione della summenzionata sentenza della Corte costituzionale la fase dibattimentale era già stata instaurata. (V. anche su CC. 28 gennaio 1998, Budini).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)