Sez. 2, Sentenza n. 14037 del 15/06/2007 (Rv. 598142 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Mancanza della sentenza impugnata tra gli atti di causa - Conseguenze - Improcedibilità dell'impugnazione - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE
Il giudice d'appello che al momento della decisione non rinvenga la copia autentica della sentenza impugnata non può dichiarare immediatamente improcedibile l'appello, qualora l'iniziale esistenza di essa nel fascicolo della parte - benché non risultante da un'attestazione del cancelliere in calce all'indice degli atti processuali - si evinca da un'ordinanza od altro provvedimento emesso nel corso del giudizio, ma deve segnalare la mancanza dell'atto e dare alla cancelleria od alla parte le disposizioni necessarie per la sua acquisizione. (Nella specie la sentenza confermata dalla S.C., nell'affermare il principio soprariportato, aveva rilevato che la mancata applicazione di esso comporta una violazione di norme processuali e non un vizio revocatorio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)