Sez. L, Sentenza n. 1644 del 05/03/1983 (Rv. 426483 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - REITERATE ASSENZE DEL DIPENDENTE PER UN'UNICA MALATTIA SOFFERTA O PER MALATTIE DIVERSE - DISCIPLINA APPLICABILE EX ART. 2110 COD. CIV..*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - REITERATE ASSENZE DEL DIPENDENTE PER UN'UNICA MALATTIA SOFFERTA O PER MALATTIE DIVERSE - DISCIPLINA APPLICABILE EX ART. 2110 COD. CIV..*
Anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ma può esercitare il regresso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato in base agli Usi e all'equità. Agli stessi criteri è necessario riferirsi anche nel caso in cui trattasi di assenze reiterate per malattie diverse e il periodo di comporto previsto dalla disciplina collettiva consideri solo l'ipotesi di assenze dovute ad un'unica malattia o a ricaduta nella stessa. (nella specie la Corte ha ritenuto che il giudice del merito non avesse applicato gli enunciati principi nell'interpretare il C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i metalmeccanici). (Conf 4498/82, mass n 422482; (Conf 1364/81, mass n 411988; (Conf 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 01/05/1976 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)