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Sez. L, Sentenza n. 2388 del 11/04/1985 (Rv. 440243 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ DISCONTINUA - DETERMINAZIONE DEL SOLO COMPORTO SECCO DA PARTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - INTEGRAZIONE DELLA PREVISIONE CONTRATTUALE SECONDO EQUITÀ IN MANCANZA D'USI RICHIAMABILI - NECESSITÀ - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AD OMESSA VALUTAZIONE DELLA PREVISIONE DEL COMPORTO SECCO CON PROLUNGAMENTO IN CASO DI RICADUTA NELLA MEDESIMA MALATTIA.*
Stato
decisa il 1985-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440243-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ DISCONTINUA - DETERMINAZIONE DEL SOLO COMPORTO SECCO DA PARTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - INTEGRAZIONE DELLA PREVISIONE CONTRATTUALE SECONDO EQUITÀ IN MANCANZA D'USI RICHIAMABILI - NECESSITÀ - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AD OMESSA VALUTAZIONE DELLA PREVISIONE DEL COMPORTO SECCO CON PROLUNGAMENTO IN CASO DI RICADUTA NELLA MEDESIMA MALATTIA.*

In caso di morbilità discontinua, ove il contratto collettivo di lavoro determini soltanto il comporto secco, ma non anche quello per sommatoria senza, tuttavia, escluderlo, e non sussistano Usi utilmente richiamabili, il giudice deve procedere all'integrazione secondo equità della previsione contrattuale fissando un termine esterno, nel cui ambito devono essere sommati i periodi dei diversi episodi morbosi - computando anche i giorni non lavorativi che vi ricadano per la presunzione di continuità della malattia desumibile dal fatto di esser gli stessi non solo preceduti ma anche seguiti da giornate di assenza per malattia - ed un termine interno rappresentato dal limite massimo di durata complessiva degli episodi morbosi, che contemperi il diritto alla salute del lavoratore con il diritto del datore di lavoro a ricevere una regolare prestazione lavorativa e che realizzi inoltre una tutela non inferiore a quella eventualmente prevista dal contratto collettivo per l'ipotesi di ricaduta nella stessa malattia. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva determinato il comporto per sommatoria come pari al comporto secco, omettendo in tal modo di operare la necessaria integrazione equitativa della norma contrattuale - art. 19 CCNL 1 maggio 1976 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata - e non tenendo conto del fatto che tale norma - pur prevedendo soltanto il comporto secco - stabiliva un prolungamento dello stesso in caso di ricaduta nella medesima malattia). (V 6163/83, mass n 430953;: (V 5928/84, mass n 437585; (V 5296/83, mass n 430202; (V 1644/83, mass n 426483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)